Art. 7.
(Durata in carica).

      1. Il mandato di difensore civico nazionale ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
      2. Almeno tre mesi prima della scadenza è avviata la procedura per la nuova nomina.

 

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      3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del difensore civico nazionale sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.
      4. In ogni momento il difensore civico può rinunziare motivatamente al mandato, dando un preavviso di almeno tre mesi.
      5. I difensori civici aggiunti scadono comunque contemporaneamente al difensore civico nazionale.
      6. Chi ha svolto la funzione di difensore civico a qualsiasi livello è ineleggibile a qualunque carica elettiva pubblica per cinque anni dalla data di cessazione dall'incarico.